Queste cartelle esattoriali non vanno pagate, ora il contribuente può impugnare l’atto e chiederne l’annullamento: ecco quali sono e come fare.
Le cartelle esattoriali sono l’incubo di tutti i contribuenti: in alcuni casi, anche senza saperlo e non accumulando debiti di proposito, possiamo in realtà avere delle cifre pendenti con il Fisco e ricevere l’avviso di pagamento, una lettera che di certo non va mai nascere il sorriso sulla faccia.

Ricevere una cartella esattoriale (ovvero una notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) non significa però che si è sempre obbligati a pagarle: possono esserci dei casi in cui il debito non è corretto, oppure in cui l’atto si presenta in modo illegittimo e dunque il pagamento non va effettuato.
In ogni caso, per contestare una cartella esattoriale fa fatta la rispettiva pratica e procedere al ricorso per annullare l’atto: ecco quando procedere e come fare, ci sono speranze per molti contribuenti.
Quando la cartella esattoriale non va pagata e come fare ricorso
In alcuni casi, la cartella esattoriale notificata può essere illegittima e dunque, facendo ricorso, se ne può ottenere l’annullamento. Il dettaglio fondamentale da controllare, oltre all’importo, le rate in cui è possibile versare la cifra e il motivo della richiesta di pagamento, è l’ufficio che ha notificato l’atto.

Questo perché, come sottolinea il sito Money, non tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono inviare le cartelle esattoriali, che vanno notificate seguendo delle regole precise per non rischiare l’invalidità dell’atto stesso. Questa normativa è regolata dal Dpr n. 602 del 1973 all’articolo 12 e 14: la cartella esattoriale deve essere notificata dall’ufficio territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del contribuente.
Se un contribuente, ad esempio, ha domicilio fiscale a Roma, deve essere la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma a inviare la cartella. Il principio è stato ribadito da due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n.1668 del 2025 e sentenza n. 23889 del 2024). Quando il debito è intestato ad una società, conta la sede legale dell’impresa.
Nel caso in cui così non fosse, il contribuente può presentare ricorso e il Giudice, verificando la notifica dall’ufficio sbagliato, non può far altro che annullarla per vizio di forma, che di fatto è anche “assorbente”. Questo vizio prevale anche sull’eventuale debito non dovuto: quando la notifica proviene dall’ufficio sbagliato, la decisione sul merito del debito non viene nemmeno affrontata perché assorbita dal vizio di forma.





